Cartelle esattoriali “premature”

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C’eravamo abituati alle “cartelle pazze”, ma non a quelle “premature”, che stanno invadendo le nostre case in questi giorni. Infatti, stanno arrivando a casa dei cittadini di più Comuni del Vallo di Diano cartelle esattoriali per le quali non era stata mai inviato alcun precedente avviso di pagamento. Ricordiamo agli amministratori del Comune di Sala Consilina (tanto per fare un esempio concreto) che la cartella esattoriale è un documento emesso da un Concessionario o Agente della riscossione, per la riscossione di un tributo (tassa, imposta, sanzione, contributo…) iscritto a ruolo a seguito di un inadempimento del debitore. Ma se non si manda un avviso di pagamento al cittadino, come si fa a certificarne l’inadempimento? Dal sito web di Equitalia, poi, leggiamo: “È importante ricordare che Equitalia restituisce integralmente agli enti creditori gli importi riscossi, compresi interessi e sanzioni previsti dalla legge. Equitalia trattiene invece il rimborso delle spese di notifica, pari a 5,88 euro, e l’aggio, ovvero la percentuale sulle somme effettivamente riscosse, fissato dalla legge al 9% a titolo di remunerazione onnicomprensiva per il servizio svolto. Per i pagamenti effettuati entro i 60 giorni dalla notifica della cartella, l’aggio è ripartito tra il contribuente (4,65%) e l’ente creditore (4,35%).Per i ruoli emessi a partire dal 1° gennaio 2013 l’aggio di riscossione è pari all’8% (decreto legge n. 95 del 2012)”.

Con questo modo di riscuotere i tributi il danno all’Ente Comunale potrebbe risultare enorme e i danni al cittadino potrebbero essere numerosi.

Innanzitutto è da dire che vi è l’obbligo, da parte dell’Ente Comunale, della comunicazione dell’avviso “bonario”, pena la nullità della cartella esattoriale emessa da Equitalia. Infatti, ogni atto notificato direttamente dall’agente della riscossione è considerato giuridicamente inesistente. A riprova di ciò, l’inesistenza della notifica per posta effettuata direttamente da Equitalia continua ad essere oggetto di sempre più favorevoli sentenze delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali che in accoglimento del ricorso introduttivo, hanno totalmente annullato la cartella di pagamento per la giuridica inesistenza della sua notificazione.

Per i danni al cittadino notiamo che: 1) la cartella esattoriale costa di più al cittadino rispetto al pagamento delle regolari bollette, per quanto visto sopra; 2) il numero di rate è in genere inferiore a quanto previsto dai regolamenti degli Enti Comunali; 3) il contribuente non ha modo di rivolgersi direttamente all’ufficio tributi dell’Ente, per eventualmente correggerne l’operato, prima che venga emessa una cartella esattoriale.

Dopo queste righe, che speriamo le emittenti locali possano pubblicizzare per dare informazioni utili ai cittadini su quello che – inspiegabilmente – sta succedendo, diciamo solo questo agli amministratori degli Enti Comunali: si annullino tutte le cartelle esattoriali notificate senza avviso di pagamento e si riprenda a osservare le regole nella delicata azione di riscossione dei tributi in questi anni difficili di crisi economica.

Roberto De Luca

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