Ordinanza per Pasqua e Pasquetta

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Fino a sabato 3 aprile tutte le attività commerciali non sospese dalle normative nazionali e regionali ed in conformità alle regolamentazioni per la zona rossa, possono restare aperte fino alle ore 22, (per i bar l’asporto è consentito fino alle 18, per le altre attività di ristorazione fino alle 22, mentre la consegna a domicilio senza limiti di orario). Con Ordinanza Sindacale n°149 del 1 aprile 2021 si dispone che per le giornate di domenica 4 (Pasqua) e lunedì 5 (pasquetta):- saranno chiuse tutte le attività commerciali, compresi quelle a mezzo di distributori automatici, ad eccezione dei tabacchi, edicole, farmacie e fiorai.- è disposta la sospensione di tutte le attività di ristorazione con divieto assoluto di asporto ad eccezione dei ristoranti, pizzerie, tavola calda, gelaterie, pasticcerie, forni e vendita di pasta fresca per i quali è consentito l’asporto fino alle ore 14.00 ed è sempre consentita la consegna a domicilio in conformità delle normative statali e regionali vigenti. A queste attività è fatto divieto di vendere prodotti diversi da quelli di produzione propria o prodotti propri di attività chiuse o sospese anche al fine di evitare concorrenza sleale ( a mero titolo di esempio i bar­pasticcerie potranno vendere solo prodotti di pasticceria di propria produzione)- Saranno chiusi i bar eccetto le attività sopra menzionate per le quali è consentito l’asporto fino alle 14 e la consegna a domicilio.- Con effetto immediato e fino al 10 aprile 2021 agli esercizi commerciali “supermercati”, esercizi di “vicinato”, del settore alimentare e misto ed ai c.d. “distributori automatici – H 24” è fatto divieto di vendita di bevande alcoliche dalle ore 18.00 fino alle ore 05.00 del giorno successivo.- tutte le attività devono garantire la corretta applicazione nelle proprie sedi di attività delle misure anti covid per il proprio personale e per l’utenza ivi compreso il numero massimo di persone che possono avere accesso nell’attivitaà;- è sempre vietato consumare in strada o in luoghi pubblici cibo e bevande da asporto e trattenersi dinanzi agli esercizi per consumare bevande o altro;- Con effetto immediato e fino al 10 aprile 2021, al fine di evitare assembramenti di persone, è consentito il solo transito dei pedoni con assoluto divieto di permanenza sulle seguenti strade e piazze cittadine: via A. Sorrentino; via Angiporto del Castello; via G. Verdi; via Caputo;- via D. Alighieri; via Mafalda di Savoia; piazza Abbro; piazza Passaro. E’ fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti ed agli uffici e servizi pubblici ed alle abitazioni privata. Nel medesimo periodo, altresì, è disposta la chiusura delle ville e dei giardini pubblici. È assolutamente inibito il passeggio e/o la circolazione delle persone con una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5 °C. ed hanno l’obbligo di restare presso la propria abitazione, limitare al massimo i contatti sociali e contattare il proprio medico curante.

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